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Amministrazione
Condomini
LE MAGGIORANZE
ASSEMBLEARI NEI CONDOMINI
Specchietto maggioranze
L'assemblea e' correttamente convocata
se in prima convocazione sono presenti i 2/3 dell'edificio e
contestualmente i 2/3 dei condomini proprietari. La seconda convocazione
sara' valida con la partecipazione di 1/3 del valore dell'edificio, oltre
ad 1/3 dei partecipanti al condominio.
Le maggioranze
richieste per la validita' delle decisioni assembleari
Le delibere che possono essere prese con assemblea a maggioranza ordinaria
-in prima convocazione- sono quelle con il consenso di meta' del valore
dell'edificio, oltre alla maggioranza numerica degli intervenuti. In
seconda convocazione sara' sufficiente che i votanti siano 1/3 del valore
dell'edificio ed 1/3 dei proprietari partecipanti (tra di essi, e'
necessaria la maggioranza dei voti a favore della proposta).
Le circostanze sottoposte a questo tipo di assemblea e di votazione sono
le seguenti:
-preventivo, rendiconto e riparto spese di gestione condominiale
(ordinarie e straordinarie);
-impiego residuo attivo passata gestione;
-eventuale retribuzione amministratore;
-opere manutenzione di piccola entita';
-controversie relative a questioni sottoposte a gestione
dell'amministratore;
-decisioni su contratti di appalto (tipo giardiniere, pulizia scale,
manutenzione ascensore e riscaldamento, etc..);
-installazione autoclave;
-sostituzione cassette postali;
-istituzione del consiglio di condominio e decisioni sulle relative
cariche;
-modifiche impianto TV centralizzato;
-modifiche per il superamento e l'eliminazione di barriere
architettoniche;
-parcheggi auto e cortile;
-locazioni parti comuni (che pero' non comportino una modifica di
destinazione);
-nomina commissioni in caso di particolari problemi o lavori.
Le assemblee straordinarie
A seconda del tipo di decisione che deve essere presa (un intervento
particolarmente importante od un'innovazione richiedono maggioranze o
partecipazioni superiori), variano le percentuali di presenze necessarie
ad ottenere un'assemblea validamente costituita ed una altrettanto valida
delibera.
Vediamo alcuni casi.
Solitamente nel corso di un'assemblea straordinaria (di prima
convocazione) e' sufficiente che la decisione venga presa con la votazione
da parte di meta' del valore dell'edificio, oltre alla maggioranza
numerica degli intervenuti. Per la seconda convocazione le delibere sono
valide se approvate con la meta' del valore dell'immobile oltre ad 1/3
piu' uno dei proprietari partecipanti. Per la validita' dell'assemblea
valgono le presenze gia' indicate: 2/3 del valore piu' 2/3 dei
partecipanti in prima convocazione e 1/3 del valore piu' 1/3 dei
partecipanti in seconda.
Tra le decisioni per le quali sono necessarie queste maggioranze:
- nomina e revoca dell'amministratore;
-approvazione e modifica regolamento di condominio sulla disciplina
dell'uso delle parti comuni;
-modifica di quelle parti che possono essere considerate meramente
regolamentari all'interno di un regolamento contrattuale che, per il
resto, non puo' essere modificato se non all'unanimita';
-criteri ripartizione spese;
-ricostruzione edificio perito per almeno 3/4;
-scioglimento del condominio (quando non alteri lo stato delle cose);
-riparazioni straordinarie (consistenti);
-sostituzione sistemi di accesso meccanizzati;
-sostituzione rivestimenti parti comuni con altri difformi
dall'originario;
-condono edilizio parti comuni;
-innovazioni per realizzazione parcheggio nel sottosuolo o a pianterreno
da parte di singoli condomini;
-disciplina uso turnario posti auto;
-istituzione (o destituzione) servizio di portierato;
-revisione tabelle millesimali.
Esistono poi delle delibere che
-per essere valide- hanno bisogno della maggioranza dei 2/3 dell'edificio
e della maggioranza numerica dei partecipanti al condominio nel caso di
prima convocazione, mentre per la seconda e' prevista la votazione (oltre
che della partecipazione numerica del condominio) dei 2/6 del valore
dell'edificio.
Ricordando che il verbale deve essere firmato dai condomini favorevoli,
ecco i casi:
-innovazioni dirette a: miglioramento, miglior uso, maggior rendimento
delle cose comuni, anche se in concreto utilizzabile solo da una parte dei
condomini, consistenti in modifiche materiali;
-locazione di parti comuni;
-locazione pubblicitaria di tetto o facciata per periodo inferiore ai 9
anni;
-riattivazione impianto centralizzato (nel caso di condominio ad impianti
singoli) per il riscaldamento delle sole parti comuni;
-costruzione verande su parti comuni;
-soppressione portierato;
-scioglimento condominio (con relative opere necessarie);
-installazione impianti irrigazione ed illuminazione giardino automatici;
-installazione ascensore;
-TV centralizzata;
-costituzione ipoteche per garantire prestiti richiesti per lavori sulla
cosa comune.
Nel caso di interventi sulle parti
comuni
che siano dirette a contenere il consumo energetico -o ad utilizzare fonti
energetiche rinnovabili- cosi' come per la trasformazione dell'impianto di
riscaldamento a gas metano, e' necessaria -sia in prima che in seconda
convocazione- la votazione della maggioranza delle quote millesimali.
Nel caso di innovazioni per l'adozione
di impianti
di regolamentazione o di contabilizzazione del calore (per ripartire i
consumi e la relativa spesa tra i condomini) e' necessario il voto in
prima convocazione della maggioranza dei partecipanti all'assemblea, ed in
seconda convocazione di 1/3 piu' uno dei partecipanti al condominio.
In casi particolari
e' invece necessario il voto (e dunque la presenza) all'unanimita' di
tutti i soggetti partecipanti al condominio. Necessita inoltre il consenso
scritto di tutti i condomini, i quali devono firmare il verbale.
Vediamo i casi:
-formulazione nuovo regolamento di condominio;
-modifiche ed integrazioni del regolamento che comportino variazioni nei
diritti costituiti od acquisiti da condomini su parti comuni (o che
vengano ad incidere su parti di proprieta' esclusiva);
-approvazione, modifica o rifacimento tabelle millesimali;
-ricostruzione edificio perito di 3/4 ed oltre del suo valore;
-interessi su quote di mora se superiori al tasso legale;
-alienazione parte comune;
-locazione pubblicitaria di facciata o tetto con durata superiore ai 9
anni;
-acquisto di immobile da destinarsi a parte comune dell'edificio;
-soppressione impianto di riscaldamento (ed acqua calda) centralizzati;
-modifiche regolamento contrattuale -escluse quelle attenenti ad uso e
disciplina di parti ed impianti comuni;
-divisione parti comuni;
-servitu' attiva e diritti reali di godimento: modifiche o rinuncia;
-costituzione diritti reali di godimento (su parti comuni);
-criterio di ripartizione delle spese difforme da quanto previsto dalla
legge;
-divieti nell'uso delle proprieta' esclusive.
Per gli interventi di recupero
edilizio
e' necessaria la votazione di meta' del valore dell'edificio che sia anche
la maggioranza numerica degli intervenuti nel caso di prima convocazione;
meta' del valore dell'edificio ed 1/3 piu' uno del partecipanti al
condominio nel caso di seconda convocazione.
Sono NON vincolanti per la minoranza
dissenziente le seguenti delibere:
-innovazioni gravose e voluttuarie (in considerazione dello stato e
dell'importanza dell'edificio);
--installazione di antenna centralizzata TV non preesistente;
-installazione ascensore non preesistente;
-installazione impianto di riscaldamento centralizzato non preesistente.
Non sono invece ammesse delibere
che violino l'inderogabilita' indicata dal codice civile (divieto
violazioni diritti dei singoli condomini, ai sensi degli art. 1138 c.c. e
art. 72 att. c.c., etc..)
Specchietto
delle maggioranze nelle assemblee condominiali
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In caso di proprietà
indivise la partecipazione degli intervenuti di tale proprietà è da
considerarsi unica (indifferentemente che partecipi uno l'altro o
tutti i costituenti della proprietà) il loro peso viene suddiviso
solo per quota millesimale. |
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LE MAGGIORANZE PER
DECIDERE |
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Oggetto della delibera |
Prima convocazione |
Seconda convocazione |
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Condòmini |
Valore |
Condòmini |
Valore |
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L'AMMINISTATORE |
|
nomina, revoca e riconferma |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. (e 1/3 cond). |
almeno 1/2 |
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compenso |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv.. (e 1/3 cond). |
almeno 1/2 |
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RIPARTIZIONE DELLE
SPESE |
|
Ripartizione delle spese tra i
condomini (art. 1136 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond. |
almeno 1/3 |
|
I PREVENTIVI DI SPESA |
|
per le spese ordinarie annuali |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond. |
almeno 1/3 |
|
per le opere di manutenzione
straordinaria e costituzione di un fondo speciale (art. 1136 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond. |
almeno 1/3 |
|
IL PORTIERATO |
|
mutamento d'uso dei locali***(p. es
affitti ad altri) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
|
soppressione del servizio**** |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond |
almeno 1/3 |
|
soppressione del servizio che comporti
modifiche regolamento assembleare **** |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond. |
almeno 1/2 |
|
soppressione del servizio che comporti
modifiche regolamento condominiale |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
|
LE INNOVAZIONI |
|
Eliminazione barriere architettoniche
(art. 2 legge 9/1/89 n. 13) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond |
almeno 1/3 |
|
Impianto di riscaldamento
trasformazione per contenimento
energetico
( legge 10/91)* |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
|
per il miglioramento o l'uso più
comodo o per ottenere un migliore rendimento delle cose comuni (art.
1120 c.c.)** |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
|
che possono creare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano alcune parti dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 c.c.) |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
|
che producano un cambiamento della
destinazione originaria dell'edificio |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
|
Interventi di recupero
-ai sensi dell’art. 15, legge
179/92 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 1/2 |
|
IL PORTIERATO |
|
mutamento d'uso dei locali***(p. es
affitti ad altri) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
|
soppressione del servizio**** |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond |
almeno 1/3 |
|
soppressione del servizio che comporti
modifiche regolamento assembleare **** |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond. |
almeno 1/2 |
|
soppressione del servizio che comporti
modifiche regolamento condominiale |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
|
REALIZZAZIONE
PARCHEGGI |
|
da destinare a pertinenze delle
singole unità immobiliari, (art. 9 legge 24/3/1989, n. 122), senza
alterazione del decoro architettonico e resa inservibile all’uso
delle parti comuni, anche a un solo condomino** |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
|
con alterazione del decoro
architettonico e resa inservibile all’uso delle parti comuni, anche
a un solo condomino** |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i condòmini |
100% |
|
IL REGOLAMENTO
CONDOMINIALE |
|
approvazione (art. 1138 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
|
modifiche che implichino variazioni
nei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre
dei condòmini sulle parti di proprietà esclusiva |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
|
Rendiconto annuale |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond |
almeno 1/3 |
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INTERVENTI EDILI |
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Ricostruzione dell'edificio
per perimento inferiore ai 3/4 del
valore (artt. 1128 e 1136 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
|
Ricostruzione dell'edificio
per perimento totale o superiore ai
3/4 del valore (art. 1128 c.c.) |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i condòmini |
100% |
|
Riparazioni straordinarie di notevole
entità (art. 1136 c.c. 4° comma) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
|
Sopraelevazione Pregiudizievole per le
condizioni statiche, per l'aspetto architettonico o che arrechi una
notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti (art.
1127 c.c.) |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
|
RIPARTIZIONE DELLE
SPESE |
|
Ripartizione delle spese tra i
condomini (art. 1136 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond. |
almeno 1/3 |
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SCIOGLIMENTO DEL
CONDOMINIO |
|
quando per rendere possibile la
divisione in parti autonome occorrano modifiche dello stato attuale
dell'edificio e opere per la diversa sistemazione dei locali e
dipendenze tra i cond. (art. 62 att. c.c.) |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
|
quando l'edificio può suddividersi in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi (art. 61
att. c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
|
MODIFICA TABELLE
MILLESIMALI |
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Tabelle millesimali - modifica |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
|
VENDITA O CESSIONE |
|
di beni comuni |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
|
VARIE |
|
Liti attive o passive
- relative a materie che esorbitano
dalle attribuzioni dell'amministratore (art. 1136 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
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|
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|
|
Tutte le altre delibere che non
richiedano maggioranze espressamente previste dalla legge |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/3 cond. |
almeno 1/3 |
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*è una tesi prevalente ma la
giurisprudenza in materia non è ancora ben definita. Per alcuni
sarebbe sufficiente la sola maggioranza delle quote
** se l’innovazione è gravosa o
voluttuaria, ciascun condomino può rifiutarsi di partecipare alla
spesa, salvo cambiare idea in seguito
***secondo la Cassazione (sentenza n.
2585/98) ½ + 1 condomini e 2/3 millesimi, in prima e seconda
convocazione. Per le locazioni ultranovennali occorre, comunque,
l’unanimità.
**** secondo la Cassazione (sentenza
n. 5083/93) ½ + 1 condomini e 2/3 millesimi, in prima e seconda
convocazione
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