Decreto 16 gennaio 2006
Ministero delle Attività
Produttive. Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori
per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80.
(GU n. 27 del 2-2-2006)
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e per la competitivita'
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005 «Miglioramento della sicurezza degli
impianti degli ascensori installati negli edifici civili precedentemente
all'entrata in vigore della direttiva 95/16/CE»;
Vista la necessita' che il decreto direttoriale previsto dall'art. 2,
comma 5 del citato decreto ministeriale 26 ottobre 2005 sia accompagnato
preventivamente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del testo in lingua italiana della norma tecnica
europea UNI EN 81-80;
Vista l'autorizzazione alla pubblicazione pervenuta dall'Ente nazionale
italiano di unificazione;
Considerata l'opportunita' di provvedere alla diffusione della norma UNI
EN 81-80;
Decreta:
Art. 1.
In relazione all'emanazione del decreto direttoriale previsto
dall'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale 26 ottobre 2005, e' disposta
la pubblicazione della norma EN 81-80 nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2006
Il direttore generale: Goti
Allegato
INTRODUZIONE
Contesto storico della
presente norma
Più di 3 milioni di
ascensori oggi in uso nell'UE e dei Paesi dell'EFTA e quasi il 50% è stato
installato più di 20 anni fa. Gli ascensori esistenti sono stati
installati con un livello di sicurezza adeguato all'epoca. Questo livello
è inferiore allo stato dell'arte odierno per quello che riguarda la
sicurezza.
Nuove tecnologie e nuove
aspettative sociali hanno condotto a quello che è lo stato dell'arte
odierno in termini di sicurezza. Ciò ha portato, oggi, a una situazione di
livelli di sicurezza diversi che hanno causato incidenti in Europa.
Tuttavia, gli utenti e le persone autorizzate si aspettano un comune
livello di sicurezza accettabile.
Inoltre, c'è una crescente
tendenza all'aumento della durata della vita e le persone disabili si
aspettano accessi e progettazione adeguata. Quindi è particolarmente
importante fornire un mezzo sicuro di trasporto verticale per i disabili e
per le persone non accompagnate.
Il personale di servizio
fisso agli ascensori e, in molti casi, i portinai degli stabili, non sono
più così comuni, quindi è importante fornire le misure di sicurezza
rilevanti per il recupero di persone intrappolate.
Inoltre, il ciclo di vita di
un ascensore è più lungo di quello della maggior parte degli altri sistemi
di trasporto e degli impianti dell'edificio, ciò significa che il progetto
di un ascensore, le sue prestazioni e la sicurezza possono rimanere
indietro rispetto alle tecnologie moderne. Se gli ascensori esistenti non
verranno portati allo stato dell'arte in termini di sicurezza il numero
degli infortuni aumenterà (specialmente in quegli edifici ai quali ha
accesso il pubblico).
Con la libertà di movimento
delle persone all'interno dell'UE è sempre più difficile familiarizzare
con le diverse installazioni, sia per gli utenti che per le persone
autorizzate.
Approccio della presente
norma
La presente norma
- cataloga vari pericoli e
situazioni pericolose, ognuno dei quali è stato analizzato secondo una
valutazione del rischio;
- ha lo scopo di fornire
azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente, una
fase dopo l'altra, la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, sia per
persone che per merci, nella direzione dello stato dell'arte rispetto alla
sicurezza.
- consente che ogni
ascensore venga verificato e che misure di sicurezza vengano identificate
e implementate in modo graduale e selettivo, secondo la frequenza e la
gravità di ogni singolo rischio;
- elenca i rischi di livello
alto, medio e basso e le azioni correttive che possono essere applicate in
fasi diverse allo scopo di eliminare i rischi.
Altri progetti relativi a
norme o regolamenti nazionali precedenti possono essere accettabili a
condizione che abbiano un livello di sicurezza equivalente.
Uso della presente norma
La presente norma può essere
usata come linea guida per:
a) le autorità nazionali nel
determinare un proprio programma di implementazione graduale tramite un
processo di filtro (vedere appendice A) in modo praticabile e ragionevole1)
basandosi sul livello di rischio (per esempio estremo, alto, medio, basso)
e su considerazioni sociali ed economiche;
b) i proprietari che
vogliono adempiere alle proprie responsabilità secondo i regolamenti
esistenti (per esempio Direttiva sull'Uso delle Attrezzature da Lavoro);
c) le ditte di manutenzione
e/o gli organismi di verifica per informare i proprietari sul livello di
sicurezza dei loro impianti;
d) i proprietari che
vogliono aggiornare gli ascensori esistenti su base volontaria in accordo
con c) se non esiste alcun regolamento.
Nell'esecuzione di una
verifica di un ascensore esistente si può usare l'appendice B, per
identificarvi i pericoli e le azioni correttive espressi nella presente
norma. Tuttavia, quando si identifica una situazione pericolosa che non è
coperta dalla presente norma è necessario fare una valutazione del rischio
separata. Questa valutazione del rischio si dovrebbe basare sull'ISO/TS
14798 (vedere bibliografia).
__________________________
1) "Ragionevole o
praticabile" è definito come segue: "Nel decidere ciò che è
ragionevolmente praticabile si deve valutare la gravità del rischio di
infortunio comparandola alla difficoltà e al costo dell'eliminazione o
riduzione di quel rischio. Se la difficoltà e i costi sono elevati, e
un'attenta valutazione del rischio dimostra che esso è comparativamente
poso importante, può non essere necessario intraprendere alcuna azione.
D'altro canto, se il rischio è elevato, risulta necessario intervenire a
qualunque costo"
|
|
1 |
|
SCOPO E CAMPO DI
APPLICAZIONE
|
|
1.1 |
|
La presente norma
europea fornisce delle regole per il miglioramento della scurezza
degli ascensori esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di
sicurezza equivalente a quello degli ascensori installati di recente
applicando lo stato dell'arte odierno in termini di sicurezza
|
|
Nota |
|
A causa di situazioni
come per esempio il progetto dell'edificio, ecc, potrebbe non essere
possibile in tutti i casi raggiungere lo stato dell'arte odierno
della sicurezza.
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|
1.2 |
|
La presente norma si
applica a impianti permanenti di
- ascensori elettrici,
a frizione e ad argano agganciato;
- ascensori idraulici
che servono livelli
definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di
persone e cose, che si muove tra guide inclinate non più di 15°
rispetto alla verticale
|
|
1.3 |
|
La presente norma
comprende il miglioramento della sicurezza degli ascensori per
passeggeri e ascensori per merci *) esistenti per:
a) utenti;
b) personale di
ispezione e manutenzione;
c) persone che si
trovano all'esterno del vano di corsa, del locale del macchinario o
del locale pulegge di rinvio (ma nelle loro immediate vicinanze);
d) qualunque persona
autorizzata.
|
|
1.4 |
|
La presente norma non
si applica a:
a) ascensori con
sistemi di azionamento diversi da quelli definiti nella EN 81-1
oppure nella EN 81-2;
b) apparecchi di
sollevamento quali paternoster, ascensori da miniera,
apparecchiature di scenotecnica, apparecchiature a caricamento
automatico, skips, ascensori da cantiere edile e per lavori
pubblici, ascensori per navi, piattaforme per prospezione e
sfruttamento del mare, apparecchiature per montaggio e manutenzione;
c) impianti con
inclinazione delle guide sulla verticale maggiore di 15°;
d) sicurezza durante
il trasporto, l'installazione, le riparazioni e lo smontaggio degli
ascensori;
e) operazioni
antincendio.
Tuttavia la presente
norma può costituire un utile riferimento
_____________________
*) Nota nazionale - Un
ascensore per merci, come definito nella UNI EN 81-1:'999, è un
ascensore destinato principalmente al trasporto di merci che sono
generalmente accompagnate da persone.
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|
2 |
|
RIFERIMENTI
NORMATIVI
|
|
|
|
La presente norma
rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute
in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei
punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto
riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni
apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte
nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i
riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione
alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).
|
|
Nota |
|
Tutte le parti della
EN 81 sono normative per quanto riguarda la sezione "Termini e
definizioni". |
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|
|
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|
EN 81-1:1998 |
Safety rules for the
construction and Istallation of lifts - Electric lifts |
EN 81-2:1998 |
Safety rules for the
cotruction and installation of lifts - Hydraulic lifts |
prEN 81-21 |
Safety rules for the
construction and istallation of lifts - Lifts for the transport of
person and goods - New passenger and goods lift in existing
buildings |
EN 81-28 |
Safety rules for the
construction and installation of lifts - Lifts for the transport of
persons and goods passenger lifts |
EN 81-70:2003 |
Safety rules for the
construction and installations of lifta - Particular applications
for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for
persons including persons with disability |
prEN 81-71 |
Safety rules for the
construction and installation of lifts - Particular applications to
passenger lifts and goods passenger lift - Vandal resistant lifts |
prEN 81-73 |
Safety rules for the
construction and installation of lifts - Particular applications for
passenger and goods passenger lifts - Behaviour of lifts in the
event of fire |
EN 294:1992 |
Safety of machinery -
Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper
limbs |
EN 1070:1998 |
Safety of machinery -
Terminology
|
3 |
|
TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini della presente
norma europea, si applicano i termini e le definizioni date nella EN
1070:1998 e nella serie di norma EN 81.
I Termini e le
definizioni necessari in maniera specifica per la presente norma
europea sono stati aggiunti di seguito.
|
3.1 |
|
persona
autorizzata: Persona autorizzata dal proprietario dell'impianto
a svolgere determinate attività
|
3.2 |
|
ascensore
esistente: Ascensore in servizio, a disposizione del
proprietario
|
3.3 |
|
precisione di
livellazione: Massima distanza verticale tra la soglia della
cabina e la soglia di piano durante il carico o lo scarico
dell'ascensore
|
3.4 |
|
precisione di
fermata: Massima distanza verticale tra la soglia della cabina e
la soglia di pian quando la cabina è arrestata al piano di
destinazione del sistema di comando e le porte raggiungono la loro
posizione di completa apertura
|
3.5 |
|
proprietario
dell'impianto: persona fisica o giuridica che ha il potere di
disporre dell'impianto e che ha la responsabilità del suo uso e
funzionamento.
|
4 |
|
LISTA DEI PERICOLI
SIGNIFICATIVI
Il presente punto
contiene tutti i pericoli significativi e gli eventi pericolosi
trattati nella presente norma, identificati tramite una valutazione
del rischio come significativi per gli accessori esistenti, e che
richiedono un'azione per eliminare o ridurre il rischio.
|
4.1 |
|
Pericoli significativi
trattati dalla presente norma
|
|
prospetto I
|
|
Lista dei pericoli
significativi |
|
|
N° |
Pericolo/situazioni pericolose |
Punti
corrispondenti
nella presente
norma |
1 |
Presenza di
materiale pericoloso |
5.1.4 |
2 |
Nessuna, o
limitata, accessibilità per le persone disabili |
5.2.1 |
3 |
Sistema di
azionamento con una cattiva precisione di livellamento o
fermata |
5.2.2 |
4 |
Nessuna, o
inadeguata, resistenza agli atti vandalici |
5.3 |
5 |
Nessun, o
inadeguato, controllo del funzionamento in caso di incendio |
5.4 |
6 |
Chiusura del
vano di corsa con pareti traforate |
5.5.1.1 |
7 |
vano di corsa
chiuso parzialmente con protezione troppo bassa |
5.5.1.2 |
8 |
Inadeguati
dispositivi di blocco delle porte di accesso al vano di corsa
e alla fossa |
5.5.2 |
9 |
Inadeguata
superficie verticale al di sotto delle soglie della porta di
piano |
5.5.3 |
10 |
Contrappeso/massa di bilanciamento senza paracadute in caso di
spazi accessibili a di sotto del vano di corsa |
5.5.4 |
11 |
Nessuna o
inadeguata separazione della via di corsa del contrappeso e
della massa di bilanciamento |
5.5.5 |
12 |
Nessuna o
inadeguata difesa in fossa in caso di più ascensori nelle
stesse zone di corsa |
5.5.6.1 |
13 |
Nessuna o
inadeguata separazione in caso di più ascensori nello stesso
vano di corsa |
5.5.6.2 |
14 |
Spazi di
sicurezza insufficienti nella testata e nella fossa |
5.5.7 |
15 |
Accesso alla
fossa non sicuro |
5.5.8 |
16 |
Nessuno o
inadeguato dispositivo di arresto nella fossa o nel locale
delle pulegge di rinvio |
5.5.9 |
17 |
Nessuna o
inadeguata illuminazione del vano di corsa |
5.5.10 |
18 |
Mancanza del
sistema di allarme nella fossa e sul tetto della cabina |
5.5.11 |
19 |
vie di accesso
inesistenti o insicure al locale del macchinario e delle
pulegge di rinvio |
5.6.1 |
20 |
Pavimento
sdrucciolevole nel locale del macchinario o delle pulegge di
rinvio |
5.6.2 |
21 |
Distanze
insufficienti nel locale del macchinario |
5.6.3 |
22 |
Nessuna o
inadeguata protezione tra dislivelli in un locale del
macchinario o delle pulegge a più livelli |
5.6.4 |
23 |
Inadeguata
illuminazione nel locale del macchinario o delle pulegge |
5.6.5 |
24 |
Inadeguati
dispositivi per lo spostamento delle apparecchiature |
5.6.6 |
25 |
Porte di piano e
porte di cabina traforate |
5.7.1 |
26 |
Inadeguato
progetto dei fissaggi delle porte di piano |
5.7.2 |
27 |
Vetro inadeguato
nelle porte |
5.7.3 |
28 |
nessuna o
inadeguata protezione contro il trascinamento delle dita sulle
porte scorrevoli di cabina o di piano con vetro |
5.7.4 |
29 |
Nessuna o
inadeguata illuminazione sulle porte di piano |
5.7.5 |
30 |
Nessun o
inadeguato dispositivo di protezione sulle porte motorizzate |
5.7.6 |
31 |
Dispositivo di
blocco della porta di piano non sicuro |
5.7.7 |
32 |
Sblocco della
porta di piano senza un attrezzo speciale |
5.7.8.1 |
33 |
Protezione del
vano di corsa con pareti traforate vicine ai dispositivi di
blocco delle porte |
5.7.8.2 |
34 |
Mancanza di un
dispositivo di chiusura automatica delle porte scorrevoli |
5.7.9 |
35 |
Collegamento
inadeguato tra le ante delle porte di piano |
5.7.10 |
36 |
Inadeguata
resistenza al fuoco delle porte di piano |
5.7.11 |
37 |
Movimento della
porta della cabina con la porta di piano aperta |
5.7.12 |
38 |
Superficie della
cabina troppo ampia rispetto alla portata |
5.8.1 |
39 |
Inadeguata
altezza del grembiule della cabina |
5.8.2 |
40 |
Cabina senza
porte |
5.8.3 |
41 |
Bloccaggio non
sicuro della botola del tetto della cabina |
5.8.4 |
42 |
Insufficiente
resistenza del tetto della cabina |
5.8.5 |
43 |
Nessun o
inadeguato parapetto sulla cabina |
5.8.6 |
44 |
Insufficiente
ventilazione nella cabina |
5.8.7 |
45 |
inadeguata
illuminazione nella cabina |
5.8.8.1 |
46 |
Nessuna o
inadeguata illuminazione di emergenza nella cabina |
5.8.8.2 |
47 |
Nessun o
inadeguato dispositivo di protezione da infortuni su pulegge
di frizione, pulegge e pignoni |
5.9.1 |
48 |
Nessuna o
inadeguata protezione contro lo scarrucolamento delle funi o
delle catene da pulegge di frizione, pulegge o pignoni |
5.9.1 |
49 |
Nessun o
inadeguato paracadute e/o limitatore di velocità negli
ascensori elettrici |
5.9.1 |
50 |
Nessun o
inadeguato paracadute e/o limitatore di velocità negli
ascensori elettrici |
5.9.2 |
51 |
Nessun o
inadeguato interruttore di allentamento della fune del
limitatore di velocità |
5.9.3 |
52 |
Nessun
dispositivo di protezione dall'eccesso di velocità della
cabina in salita su ascensori a frizione con contrappeso |
5.9.4 |
53 |
Inadeguato
progetto del macchinario per ascensori elettrici |
5.9.4 5.12 |
54 |
nessuna o
inadeguata protezione contro la caduta libera, l'eccesso di
velocità e la deriva degli ascensori idraulici |
5.9.5 |
55 |
Contrappeso o
massa di bilanciamento guidati da due funi |
5.10.1 |
56 |
Nessun o
inadeguati ammortizzatori |
5.10.2 |
57 |
Nessun o
inadeguati interruttori di extra corsa |
5.10.3 |
58 |
Distanza
eccessiva tra la cabina e la parete del vano di fronte
all'accesso della cabina |
5.11.1 |
59 |
Distanza
eccessiva tra la porta di cabina e la porta di piano |
5.11.2 |
60 |
Nessun o
inadeguato sistema per la manovra di emergenza |
5.12.2 |
61 |
Assenza della
saracinesca |
5.12.3 |
62 |
Nessun
contrattore di marcia indipendente |
5.12.4 |
63 |
Nessun o
inadeguato dispositivo contro l'allentamento della fune/catena |
5.12.5 |
64 |
Nessun
limitatore del tempo di alimentazione del motore |
5.12.6 |
65 |
Nessun o
inadeguato dispositivo d bassa pressione |
5.12.7 |
66 |
Protezione
insufficiente contro l'elettrocuzione e/o contrassegno
insufficiente dell'apparecchiatura elettrica; mancanza di
avvisi |
5.13.1 |
67 |
Nessuna o
inadeguata protezione del motore del macchinario |
5.13.2 |
68 |
Mancanza di
blocco dell'interruttore generale |
5.13.3 |
69 |
Mancanza di
protezione contro l'inversione di fase |
5.14.1 |
70 |
Nessun o
inadeguato dispositivo di comando di ispezione e dispositivo
di arresto sul tetto della cabina |
5.14.2 |
71 |
Nessun o
inadeguato dispositivo di allarme |
5.14.3 |
72 |
Nessun o
inadeguato sistema di comunicazione tra il locale del
macchinario e la cabina (per lunghezza della corsa >30m) |
5.14.4 |
73 |
Nessun o
inadeguato controllo del carico |
5.14.5 |
74 |
Mancanza di
avvisi marcature e istruzioni per la manovra |
5.15 |
|
4.2 |
|
Pericoli significativi
non trattati dalla presente norma
- Incendio nel vano di
corsa, nel locale del macchinario e nel locale delle pulegge di
rinvio;
- condizioni
ambientali, come per esempio terremoti e alluvioni;
- compatibilità
elettromagnetica;
- cesoiamento dovuto a
bordi affilati.
|
5 |
|
REQUISITI DI SICUREZZA
E/O MISURE DI PROTEZIONE
|
5.1 |
|
Generalità
|
5.1.1 |
|
I seguenti requisiti
e/o misure di protezione non devono essere considerati come l'unica
soluzione possibile. Sono ammesse delle alternative, sempre che
conducano a un equivalente livello di sicurezza.
|
5.1.2 |
|
Una valutazione del
rischio deve essere fatta caso per caso per i requisiti di sicurezza
non trattati nella presente norma
|
5.1.3 |
|
Dove non sia possibile
soddisfare i requisiti della presente norma e rimanga un rischio
residuo, o questo non possa essere evitato, allora devono essere
fornite procedure adeguate come segnali, istruzioni o o
addestramento.
|
5.1.4 |
|
I materiali pericolosi
come l'amianto nelle guarnizioni dei freni, negli schemi dei
contattori, nel rivestimento del vano di corsa, nelle porte di
piano, nel rivestimento del locale del macchinario, ecc. devono
essere sostituiti con materiali che assicurino lo stesso livello di
prestazione (vedere anche EN 81-1:1998, 0.3.1 e EN 81-2:1998, 0.3.1
|
Nota |
|
Tutto questo va
considerato in base ai requisiti nazionali |
5.1.5 |
|
Per esigenze
specifiche come l'accessibilità, i requisiti contro atti vandalici o
il comportamento degli ascensori in caso di incendio, si devono
verificare le condizioni all'interno dell'edificio per vedere ciò
che è praticamente possibile applicare per gli ascensori.
|
5.1.6 |
|
Se un ascensore è
stato aggiornato con una delle misure descritte nella presente
norma, bisogna considerare le conseguenze sulle altre parti
dell'ascensore.
|
5.2 |
|
Requisiti di
accessibilità
|
5.2.1 |
|
Generalità
Se gli ascensori
esistenti devono essere usati anche da persone disabili devono
essere tenuti in considerazione i requisiti della EN 81-70. Le voci
considerate sono soggette ad una valutazione del rischio caso per
caso |
5.2.2 |
|
Precisione di
livellamento e di fermata
Di particolare
importanza, la precisione di livellamento e di fermata deve essere
conforme alla EN 81-70:2003, 5.3.3, il che significa:
- la precisione di
fermata dell'ascensore deve essere ± 10 mm;
- deve essere
mantenuta una precisione di livellamento di ± 20 mm
|
Nota |
|
Si raccomanda di
applicare quanto sopra a tutti gli ascensori |
5.3 |
|
Requisiti contro atti
vandalici
Laddove l'ascensore
sia stato installato in un ambiente in cui è soggetto ad atti
vandalici, si devono tenere in considerazione i requisiti del prEN
81-71. Le voci da considerare sono soggette a valutazione del
rischio caso per caso.
|
5.4 |
|
Comportamento degli
ascensori in caso di incendio
Quando il sistema di
sicurezza antincendio richiede un comando di richiamo, allora si
devono considerare i requisiti del prEN 81-73. Le voci da
considerare sono soggette a valutazione del rischio caso per caso.
|
5.5 |
|
Vano di corsa
|
5.5.1 |
|
Chiusura del vano di
corsa
|
5.5.1.1 |
|
Le chiusure dei vani
di corsa esistenti non conformi alla EN 81-1:1998, 5.2 oppure alla
EN 81-2:1998, 5.2 possono essere traforate purchè ci si attenga alla
EN 294:1992, 4.5.2.
|
5.5.1.2 |
|
Le dimensioni di una
protezione parziale devono essere conformi ala EN 81-1:1998, 5.2.1.2
oppure alla EN 81-2:1998, 5.2.1.2.
|
5.5.2 |
|
Porte di soccorso e di
ispezione del vano di corsa e di accesso alla fossa
I dispositivi di
blocco e i relativi dispositivi elettrici di sicurezza di tali porte
devono essere conformi alla EN 81-1:19998, 5.2.2.2 oppure alla EN
81-2:1998, 5.2.2.2
|
5.5.3 |
|
Pareti del vano di
corsa
Al di sotto della
soglia di ogni porta di piano la parete del vano di corsa deve
essere conforme alla EN 81-1:1998, 5.4.3 oppure alla EN 81-2:1998,
5.4.3.
|
5.5.4 |
|
Protezione degli spazi
accessibili situati al di sotto della cabina, del contrappeso o
della massa di bilanciamento
Se esistono degli
spazi accessibili al di sotto della cabina, del contrappeso o della
massa di bilanciamento, ci devono essere, in accordo con la EN
81-1:1998, 5.5 oppure con la EN 81-2:19998:
a) un pilastro solido
che si estende verso il basso fino al terreno, oppure
b) un contrappeso o
una massa di bilanciamento munito di paracadute.
|
5.5.5 |
|
Difese del contrappeso
o della massa di bilanciamento
L'area percorsa dal
contrappeso o dalla massa di bilanciamento deve essere, nella fossa,
protetta con una difesa adeguata. Dove la difesa non è adeguata deve
essere comunque conforme alla EN 81-1:1998, 5.6.1 oppure alla EN
81-2:1998, 5.6.1.
|
5.5.6 |
|
Difese
|
5.5.6.1 |
|
Dove ci sono ascensori
adiacenti in un vano di corsa comune, l'impianto deve avere una
difesa di separazione nella fossa secondo quanto previsto dalla EN
81-1:1998, 5.6.2.1 oppure dalla EN 81-2:1998, 5.6.1
|
5.5.6.2 |
|
Dove il vano di corsa
contiene più ascensori, deve essere verificato che la distanza
orizzontale tra il bordo del tetto dela cabina e qualunque parte in
movimento di un ascensore adiacente sia maggiore di 0,5 m.
Ove non sia così,
allora deve essere installata una difesa di separazione per tutta
l'altezza del vano di corsa seocnod quanto previsto dalla EN
81-1:1998, 5.6.2.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 5.6.2.2
|
5.5.7 |
|
Spazi liberi nella
testata e nella fossa del vano di corsa
Dove si scopra che le
distanza in testa e/o nella fossa non sono conformi a:
a) EN 81-1:1998,
5.7.1, 5.7.2 e 5.7.3.3 (per gli ascensori elettrici), oppure a
b) EN 81-2:1998, 5.7.1
e 5.7.2 (per gli ascensori idraulici)
si devono applicare i
relativi requisiti del prEN 81-21.
|
5.5.8 |
|
Accesso alla fossa
La fossa deve avere
un'adeguata via d'accesso e di uscita in conformità alla EN
81-1:1998, 5.7.3.2 oppure alla EN 81-2:1998, 5.7.2.2.
|
5.5.9 |
|
Dispositivo di arresto
nella fossa e nel locale delle pulegge di rinvio
La fossa e il locale
delle pulegge di rinvio devono avere degli adeguati dispositivi di
arresto secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 5.7.3.4 e 6.4.5
oppure dalla EN 81-2:1998, 5.7.2.5 e 6.4.5
|
5.5.10 |
|
Illuminazione del vano
di corsa
Il vano di corsa deve
avere una adeguata illuminazione. Se l'illuminazione non è adeguata
allora deve essere installata una illuminazione in conformità alla
EN 81-1:1998, 5.9 oppure alla EN 81-2:1998, 5.9.
|
5.5.11 |
|
Soccorso di emergenza
delle persone che lavorano nel vano di corsa
Se esiste il rischio
che le persone che lavorano nel vano di corsa restino intrappolate e
non fossero previsti mezzi per la fuga, devono essere installati dei
dispositivi d'allarme secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998,
5.10 oppure dalla EN 81-2:1998, 5.10 e dal 5.14.3 della presente
norma.
|
5.6 |
|
Locali del macchinario
e delle pulegge di rinvio
|
5.6.1 |
|
Accesso ai locali del
macchinario e delle pulegge di rinvio
Si deve eseguire una
valutazione in loco delle situazioni pericolose in modo da portare
l'accesso ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio al
livello di sicurezza previsto dalla EN 81-1:1998, 6.2 oppure dalla
EN 81-2:1998, 6.2.
|
5.6.2 |
|
Pavimenti dei locali
del macchinario e delle pulegge di rinvio
I pavimenti dei locali
del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere non
sdrucciolevoli, come previsto dalla EN 81-1:1998, 6.3.1. e 6.4.1.2
oppure dalla EN 81-2:1998, 6.3.1.2 e 6.4.1.2.
|
5.6.3 |
|
Distanze dal
macchinario
Si deve verificare che
nel locale e dal macchinario le distanze libere orizzontali siamo
conformi a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 6.3.2 oppure dalla EN
81-2:1998, 6.3.2.
Se non è così, si deve
fornire protezione dalle apparecchiature in movimento secondo quanto
previsto dalla EN 294:1992, prospetto 4, dove applicabile.
|
5.6.4 |
|
Livelli del pavimento
del locale del macchinario e incavi
Si deve effettuare una
valutazione in loco delle situazioni pericolose per assicurarsi che
i livelli o gli incavi del locale del macchinari corrispondano al
livello di sicurezza previsto dalla EN 61-1:1998, 6.3.2.4 e 6.3.2.5
oppure dalla EN 81-2:1998, 6.3.24 e 6.3.2.5.
|
5.6.5 |
|
Illuminazione nei
locali del macchinario e delle pulegge di rinvio
L'illuminazione nei
locali del macchinario e delle pulegge di rinvio deve essere
adeguata.
Se non fosse adeguata,
deve essere installata in conformità alla EN 81-1:1998, 6.3.6 e
6.4.7 oppure alla EN 81-2:1998, 6.3.6 e 6.4.7.
|
5.6.6 |
|
Spostamento delle
apparecchiature
I supporti metallici o
ganci esistenti per lo spostamento delle apparecchiature nel locale
del macchinario o nel vano di corsa devono essere controllati per
verificare che siano sicuri per l'uso a cui sono destinati, che
siano adeguatamente posizionati e che la loro portata massima
ammissibile sia indicato.
|
5.7 |
|
Porte di piano e di
cabine
|
5.7.1 |
|
Porte di piano e
cabine cieche
Le porte di piano e di
cabina devono essere cieche in conformità con la EN 81-1:1998, 7.1 e
8.6.1 oppure con la EN 81-2:1998, 7.1 e 8.6.1.
|
5.7.2 |
|
Fissaggi delle porte
di piano
Ogni fissaggio della
porta di piano (per esempio viti di fissaggio, guide inferiori della
porta, rulli superiori della porta, ecc.) deve resistere a forse e
ala fuoriuscita dagli organi di guida come previsto nella EN
81-1:1998, 7.2.3.1 e 7.4.2.1 oppure nella 81-2:1998, 7.2.3.1 e
7.4.2.1, per evitare che un'anta della porta cada nel vano di corsa.
|
5.7.3 |
|
Uso del vetro nelle
porte di piano e di cabina
Le porte di piano e di
cabina che contengono vetro devono essere controllate per verificare
se il vetro usato sia in conformità con la EN 81-1:1998, 7.2.3.2,
7.2.3.3, 7.2.3.4, 8.6.7.2, 8.6.7.3 e 8.6.7.4 oppure con la EN
81-2:1998, 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.4, 8.6.7.2, 8.6.7.3 e 8.6.7.4 o
abbia un livello di sicurezza equivalente.
Se così non fosse
allora:
a) sostituire il vetro
con quello indicato nella EN 81-1:1998, appendice J oppure nella EN
81-2:1998, appendice J, oppure
b) ridurre le
dimensioni dell'anta di vetro a quella di una spia trasparente in
conformità con la EN 81-1:1998, 7.6.2 oppure con la EN 81-2:1998,
7.6.2, oppure
c) togliere il vetro e
sostituirlo con un pannello robusto, con l'aggiunta di una
indicazione della presenta della cabina su ogni piano in modo che
gli utenti possano sapere velocemente se l'ascensore è presente.
|
Nota |
|
La soluzione adottata
dovrebbe prendere in considerazione il regolamento nazionale per la
protezione antincendio nell'edificio.
|
5.7.4 |
|
Porte di cabina e di
piano scorrevoli orizzontalmente con vetro
Le porte di cabina e
di piano scorrevoli orizzontalmente realizzate di vetro devono
essere conformi a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 7.2.3.6 e
8.6.7.5 oppure dalla EN 81-2:1998, 7.2.3.6 e 8.6.7.5 per evitare che
le mani dei bambini vengano trascinate
|
5.7.5 |
|
Illuminazione del
piani
L'illuminazione del
piano nelle vicinanze delle porte di piano deve essere conforme a
quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 7.0.1 oppure dalla EN 81-2:1998,
7.0.1.
|
5.7.6 |
|
Protezione contro
l'impatto di porte di piano e di calcina motorizzate scorrevoli
orizzontalmente
Tutti gli ascensori
devono essere forniti di dispositivi di protezione della porta in
conformità alla EN 81-1:1998, 7.5.2.1.1 e 8.7.2.1.1 oppure alla EN
81-2:1998, 7.5.2.1.1 e 8.7.2.1.1
Ove sia previsto che
gli ascensori esistenti siano usati anche da persone disabili devono
essere soddisfatti anche i requisiti della EN 81-70:2003, 5.2.3 e
5.2.4.
|
Nota |
|
La EN 81-70:2003,
5.2.3 e 5.2.4 fornisce soluzioni aggiornate allo stato dell'arte
|
5.7.7 |
|
Dispositivi di blocco
Tutti i dispositivi di
blocco delle porte di piano devono avere un livello di sicurezza
equivalente a quello previsto dalla EN 81-1 oppure dalla EN 81-2. Se
non lo hanno devono essere sostituiti con dispositivi di blocco
conformi alla EN 81-1:1998, 7.7 oppure alla EN 81-2:1998, 7.7.
|
Nota |
|
I dispositivi di
blocco esistenti, conformi alle versioni delle EN 81-1 e EN 81-2
pubblicate prima del 1998, con un impegno di 5 mm, sono considerati
equivalenti in quanto a livello di sicurezza
|
5.7.8 |
|
Sbloccaggio delle
porte di piano
|
5.7.8.1 |
|
Lo sbloccaggio di
emergenza di una porta di piano deve essere possibile soltanto
usando un dispositivo speciale (per esempio una chiave triangolare
secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 7.7.3.2 oppure dalla EN
81-2:1998, 7.7.3.2).
Misure aggiuntive
devono essere applicare in conformità al prEN 81-71 negli edifici
che possono subire atti vandalici o dove può verificarsi un
"surfing" sull'ascensore (vedere 5.3)
|
5.7.8.2 |
|
I dispositivi di
blocco della porta di piano non devono essere accessibili
dall'esterno del vano di corsa (aperture nelle pareti) da parte di
persone non autorizzate, per prevenirne manomissioni volontarie
|
5.7.9 |
|
Chiusura automatica
delle porte di piano scorrevoli orizzontalmente
Le porte di piano
scorrevoli orizzontalmente che possono essere guidate dalle porte di
cabina devono avere un dispositivo di chiusura automatica in
conformità con l'ultimo paragrafo della EN 81-1:1998, 7.7.3.2 oppure
della EN 81-2:1998, 7.7.3.2
|
5.7.10 |
|
Porte scorrevoli a più
ante
Le porte scorrevoli a
più ante devono essere conformi alla EN 81-1:1998, 7.7.6 oppure alla
EN 81-2:1998, 7.7.6.
|
5.7.11 |
|
Porte di piano
antincendio
Le porte di piano
antincendio devono essere conformi alle misure antincendio previste
dai regolamenti nazionali o locali , secondo l'edificio interessato.
|
5.7.12 |
|
Porte di piano a
battente in combinazione con porte d cabina motorizzate scorrevoli
orizzontalmente
La porta di cabina
deve muoversi soltanto con la porta di piano chiusa
|
5.8 |
|
Cabina, contrappeso e
massa di bilanciamento
|
5.8.1 |
|
Superficie utile della
cabina, portata
La superficie del
pavimento della cabina deve essere conforme a quanto previsto dalla
EN 81-1:1998, 8.2, per gli ascensori elettrici, oppure dalla EN
81-2:1998, 8.2, per gli ascensori idraulici. se non fosse così,
devono essere prese misure adeguate, per esempio
- ridurre la
superficie utile della cabina, oppure
- limitare l'uso ad
utenti istruiti, oppure
- verificare l'uso cui
è destinato l'ascensore.
|
5.8.2 |
|
Prevenzione della
caduta di persone nel vano di corsa (grembiule di cabina)
La cabina deve avere
un grembiule conforme alla EN 81-1:1998, 8.4 oppure alla EN
81.2:1998, 8.4. Dove ciò non fosse possibile il grembiule deve
essere conforme al prEN 81-21 (per esempio grembiule telescopico)
|
5.8.3 |
|
Cabine senza porte
Se una cabina non ha
porte devono essere eseguite le seguenti integrazioni:
a) si deve installare
una porta di cabina motorizzata in conformità con la EN 81-1:1998,
8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10 oppure con la EN 81-2:1998, 8.6, 8.7, 8.8,
8.9 e 8.10, oppure
b) si deve installare
una porta id cabina ad apertura manuale in conformità con la EN
81-1:1998, 8.6, 8.7.1, 8.9 e 8.10 oppure con la EN 81-2:1998, 8.6,
8.7.1, 8.9 e 8.10.
|
5.8.4 |
|
Blocco delle botole di
soccorso sulla cabina
Se sulla cabina è
installata una botola di soccorso il suo dispositivo di blocco deve
essere conforme a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.12.4.2
oppure dalla EN 81-2:1998, 8.12.4.2.
|
5.8.5 |
|
Resistenza del tetto
della cabina e botola di soccorso
Il tetto della cabina
e le eventuali botole di soccorso devono essere conformi a quanto
previsto dalla EN 81-1:1998, 8.13.1 oppure dalla EN 81-2:1998,
8.13.1
|
5.8.6 |
|
Protezione sul tetto
della cabina
Il tetto della cabina
deve essere controllato per assicurarsi che la distanza libera
orizzontale oltre e perpendicolarmente al bordo esterno non superi
0,30 m. Se non è così, allora si deve adottare uno dei seguenti
provvedimenti:
a) il tetto della
cabina deve essere ampliato in modo che la distanza libera sia
minore di 0,30m;
b) deve essere montato
un parapetto sul tetto della cabina in conformità con quanto
previsto dalla EN 81-1:1998, 8.13.3 oppure dalla EN 81-2:1998,
8.13.3 oppure dal prEN 81-21;
c) deve essere
installata una difesa per tutta l'altezza del vano di corsa in modo
che la distanza libera sia minore di 0,30 m
|
5.8.7 |
|
Ventilazione della
cabina
La ventilazione della
cabina deve essere sufficiente, in base ai regolamenti nazionali.
dove non esistano
regolamenti nazionali si deve applicare la EN 81-1:1998, 8.16 oppure
la EN 81-2:1998, 8.16.
|
5.8.8 |
|
Illuminazione ed
illuminazione d'emergenza nella cabina
|
5.8.8.1 |
|
La cabina deve avere
un'illuminazione elettrica permanente installata. Dove questa fosse
inadeguata, deve essere resa conforme a quanto previsto dalla EN
81-1:1998, 8.17.1, 8.17.2, 8.17.3 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.17.1,
8.17.2, 8.17.3.
|
5.8.8.2 |
|
L'illuminazione
d'emergenza deve essere conforme a quanto previsto dalla EN
81-1:1998, 8.17.4 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.17.4
|
5.9 |
|
Sospensione,
compensazione e protezione contro l'eccesso di velocità
|
5.9.1 |
|
Protezione delle
pulegge di frizione, delle pulegge e dei pignoni
Le pulegge di
frizione, le pulegge e i pignoni devono essere protette in
conformità con la EN 81-1:1998, 9.7 oppure con la EN 81-2:1998, 9.4.
|
5.9.2 |
|
Paracadute e
limitatore di velocità negli ascensori elettrici
Tutti gli ascensori
elettrici devono avere un paracadute azionato da un limitatore di
velocità.
Si deve controllare
che l'intero sistema, che comprende il paracadute e il limitatore di
velocità, sia compatibile, e si deve eseguire una prova per
assicurarsi che il sistema funzioni correttamente. Se non fosse
così, si deve regolare il sistema (senza interferire con i
componenti di sicurezza), o, se una regolazione non fosse possibile,
si deve installare un paracadute, attivato da un limitatore di
velocità con esso compatibile, secondo quanto previsto dalla EN
81-1:1998, 9.8 e 9.9.
|
5.9.3 |
|
Dispositivo tenditore
della fune del limitatore di velocità
Il dispositivo
tenditore della fune del limitatore di velocità deve essere munito
di un dispositivo di sicurezza elettrico in conformità con la EN
81-1:1998, 9.9.11.3 oppure con la EN 81-2:1998, 9.10.2, 10.3
|
5.9.4 |
|
Eccesso di velocità in
salita e movimenti incontrollati della cabina a porte aperte
Gli ascensori
elettrici devono soddisfare i seguenti requisiti.
a) gli ascensori a
frizione con contrappeso devono essere forniti di un dispositivo di
protezione contro l'eccesso di velocità della cabina in salita in
conformità con la EN 81-1:1998, 9.10;
b) i macchinari devono
essere equipaggiati con un freno a doppia azione, come previsto in
5.12.1 della presente norma;
c) gli ascensori con
macchinario in cui il rischio di una rottura tra il freno e la
puleggia di frizione è significativo, devono avere un dispositivo di
protezione contro i movimenti incontrollati della cabina verso
l'alto e verso il basso con porte aperte, oppure il macchinario deve
essere rimpiazzato con un macchinario "di tipo EN 81-1".
|
Nota 1 |
|
La valutazione dei
requisiti da a9 a c) dovrebbe essere eseguita caso per caso tenendo
in considerazione fattori specifici, per esempio l'albero della
puleggia di frizione delle macchine a tre appoggi, il progetto del
freno, la velocità nominale, il massimo carico non equilibrato, la
lunghezza della corsa, gli spazi liberi esistenti in testata,
l'altezza della cabina, il rapporto di riduzione, il progetto
dell'albero veloce e dei denti della corona, l'età del macchinario,
il fissaggio della corona, la frequenza d'uso, ecc.
|
Nota 2 |
|
Il seguente elenco
fornisce una guida ai dispositivi di protezione contro i movimenti
incontrollati della cabina:
a) che rilevino i
movimenti incontrollati in allontanamento da un piano con le porte
di piano non bloccato e le porte di cabina non bloccate;
b) che si attivino al
più tardi quanto la cabina lascia la zona di sbloccaggio;
c) che agiscano sulla
cabina o sul contrappeso o sul sistema delle funi o sulla puleggia
di frizione;
d) che fermino la
cabina a una distanza di non più di o,90 m dal piano.
e) che fermino la
cabina con una decelerazione massima di 1g;
f) che richiedano
l'intervento di una persona competente per essere disattivato.
|
5.9.5 |
|
Protezione degli
ascensori idraulici contro la caduta libera, la discesa a velocità
eccessiva e la deriva della cabina
|
5.9.5.1 |
|
Si deve controllare e
provare l'installazione per assicurarsi che sia protetta contro la
caduta libera, la discesa a velocità eccessiva e la deriva della
cabina. se così non è, l'ascensore deve esser fornito di una
combinazione di dispositivi di sicurezza in conformità con la EN
81-2:1998, 9.5 e il prospetto 3.
|
5.9.5.2 |
|
Se c'è un sistema
elettrico contro la deriva, questo deve comprendere il ritorno
automatico al piano più basso, in accordo con la EN 81-2:1998,
14.2.1.5.
|
5.10 |
|
Guide, ammortizzatori
e interruttori di extra corsa
|
5.10.1 |
|
Contrappeso o massa di
bilanciamento guidata da funi
Se un contrappeso, o
una massa di bilanciamento, è guidato soltanto da due funi il
sistema di guida deve essere:
a) sostituito da guide
rigide di acciaio, come previsto dalla EN 81-1:1998, 10.2.1 oppure
b) portato a 4 funi.
|
5.10.2 |
|
Ammortizzatori
Gli ascensori devono
essere forniti di ammortizzatori adeguati o dispositivi alternativi.
se così non è essi devono essere forniti di ammortizzatori in
conformità a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 10.3 oppure dalla
EN 81-2:1998, 10.3.
|
5.10.3 |
|
Interruttori extra
corsa
Gli interruttori
devono essere forniti di extra corsa secondo quanto previsto dalla
EN 81-1:1998, 10.5 oppure dalla EN 81-2:1998, 10.5
|
5.11 |
|
Distanza tra la porta
di cabina e la porta di piano
|
5.11.1 |
|
La distanza
orizzontale tra la superficie interna del vanno di corsa e la
soglia, il telaio dell'accesso di cabina o il bordo di chiusura
delle porte scorrevoli della cabina devono essere conformi a quanto
previsto dalla FN 81-1:1998, 11.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 11.2.
Se così non è, si deve installare un dispositivo di blocco della
porta di cabina o un dispositivo per ridurre la distanza, in
conformità a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.9.3 oppure
11.2.1, oppure dalla EN 81-2:1998, 8.9.3 oppure 11.2.1.
|
5.11.2 |
|
Si deve evitare che
ci siano delle persone chiuse di piano e della cabina, o che queste
entrino tra la cabina aperta e le porte di piano. Questa condizione
è soddisfatta quando le distanze sono conformi a quanto previsto
dalla EN 81-1:1998, 11.2.3 oppure 11.2.4, oppure dalla EN 81-2:1998,
11.2.3 oppure 11.2.4.
|
5.12 |
|
Macchinario
|
5.12.1 |
|
Freno
elettro-meccanico (ascensori elettrici)
Il freno
elettro-meccanico deve conforme a quanto previsto dalla EN
81-1:1998, 12.4.2.
|
5.12.2 |
|
Manovra di emergenza
L'ascensore deve
essere fornito di un sistema di manovra di emergenza in conformità
con la EN 81-1:1998, 12.5 per gli ascensori elettrici oppure con la
EN 81-2:1998, 12.9, per gli ascensori idraulici.
Tutti questi sistemi
di manovra di emergenza devono essere forniti di istruzioni che
siano chiaramente esposte come definito nella EN 81-1:1998, 16.3.1
oppure nella EN 81-2:1998, 16.3.1.
|
5.12.3 |
|
Saracinesca (ascensori
idraulici)
I sistemi idraulici
devono includere una saracinesca tra il pistone e la centralina come
previsto dalla EN 81-2:1998, 12.5.1. Questa valvola deve essere
situata nel locale del macchinario.
|
5.12.4 |
|
Arresto e controllo di
arresto del macchinario
Ci deve essere un
dispositivo di arresto come previsto nella EN 81-1:1998, 12.7 oppure
nella EN 81-2:1998, 12.4
|
5.12.5 |
|
Dispositivo contro
l'allentamento delle funi o catene
Un dispositivo contro
l'allentamento delle funi o catene deve essere installato sul
sistema di sospensione in conformità con la EN 81-1:1998, 9.5.3 e
12.9 oppure con la EN 81-2:1998, 12.13.
|
5.12.6 |
|
Limitatore del tempo
di alimentazione del motore
Tutti gli ascensori
devono avere un limitatore del tempo di alimentazione del motore in
conformità coon la EN 81-1:1998, 12.10 oppure con la EN 81-2:1998,
12.2.
|
5.12.7 |
|
Bassa pressione del
cilindro (ascensori idraulici)
tutti gli ascensori
idraulici ad azione indiretta e ad azione diretta nei quali il
pistone non è collegato alla cabina in maniera rigida, devono essere
forniti di un dispositivo di bassa pressione per l'abbassamento
manuale del pistone secondo quanto previsto nella EN 81-2:1998,
12.9.1.5.
|
5.13 |
|
Installazioni e
apparecchiature elettriche
I seguenti punti
riguardano le comuni situazioni pericolose relative
all'installazione elettrica. Tuttavia, ci possono essere altre
situazioni pericolose specifiche, per esempio i cavi e le
connessioni esistenti; o rischi di elettrocuzione o di corto
circuito in un circuito di sicurezza. Questi devono essere
verificati caso per caso effettuando una valutazione del rischio,
quando si esegue un controllo secondo l'appendice B, che tenga in
considerazione i regolamenti e le norme che esistevano al momento
dell'installazione dell'ascensore.
|
5.13.1 |
|
Protezione contro l'elettrocuzione
Si devono soddisfare i
seguenti requisiti:
a) le apparecchiature
elettriche dell'impianto devono essere montate con degli involucri,
come previsto dalla EN 81-1:1998, 13.1.2 oppure dalla EN 81-2:1998,
13.1.2 fornendo un grado di protezione di almeno IP 2X;
b) se i morsetti
rimangono in tensione quando l'interruttore generale è aperto, si
devono installare dei contrassegni sui morsetti di connessione, se
la tensione supera i 50 V, come previsto nella EN 81-1:1998,
13.5.3.3 oppure nella EN 81-2:1998, 13.5.3.3;
c) i quadri di manovra
di ascensori in batteria devono essere controllati per assicurarsi
che ci sia un avviso che mette in guardia il personale di
manutenzione dal fato che può ancora esserci una tensione presente
quando l'alimentazione principale del singolo quadro di manovra è
disconnessa.
|
5.13.2 |
|
Protezione dei motori
del macchinario da eccessiva temperatura
Si deve controllare
che il motore del macchinario dell'ascensore sia adeguatamente
protetto. se si scopra che non è installato, allora si deve
installare un dispositivo di monitoraggio della temperatura, in
conformità con la EN 81-1:1998, 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 oppure con
la EN 81-2:1998, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3.
|
5.13.3 |
|
Interruttori generali
Devono essere
installati interruttori generali bloccabili come previsto nella EN
81-1:1998, 13.4.2 oppure nella EN 81-2:1998, 13.4.2.
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5.14 |
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Protezione contro i
guasti elettrici, comandi e precedenze
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5.14.1 |
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Protezione contro
l'inversione di fase
Si deve controllare
l'impianto per assicurarsi che l'inversione di fase, come menzionato
nella EN 81-1:1998, 14.1.1.1 j) oppure nella EN 81-2:1998, 14.1.1
j), non sia di per sè la causa si un malfunzionamento pericoloso
dell'ascensore.
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5.14.2 |
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Dispositivo di comando
di ispezione e dispositivo di arresto
Il tetto della cabina
deve essere fornito di:
a) un dispositivo di
comando di ispezione, in conformità con la EN 81-1:1998, 14.2.1.3
oppure con la EN 81-2:1998, 14.2.3, e
b) un dispositivo di
arresto, in conformità con la EN 81-1:1998, 14.2.2 oppure con la EN
81-2:1998, 14.2.2.
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5.14.3 |
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Dispositivo di allarme
Si deve installare un
dispositivo di allarme che permetta una comunicazione bidirezionale
a voce in conformità a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 14.2.3
oppure dalla EN 81-2:1998, 14.2.3. Si devono tenere in
considerazione i requisiti previsti dalla EN 81-28.
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5.14.4 |
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Comunicazione tra il
locale del macchinario e la cabina
Se non c'è un mezzo
diretto di comunicazione vocale tra la cabine e il locale del
macchinario si deve installare un citofono, o un dispositivo simile,
in conformità a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 14.2.3.4 oppure
dalla EN 81-2:1998, 14.2.3.4
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5.14.5 |
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Controllo del carico
Per evitare il rischio
che la cabina parta sovraccarica, si deve installare un dispositivo
di controllo del carico in conformità con la EN 81-1:1998, 14.2.5
oppure con la EN 81-2:1998, 14.2.5.
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5.15 |
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Avvisi, marcature e
istruzioni per la manovra
L'impianto deve essere
fornito di avvisi, marcature e istruzioni per la manovra come
previsto in:
a) EN 81-1:1998,
15.2.1, 15.3, 15.4, 15.5.1, 15.5.3, 15.7, 15.11 e 15.15, oppure
b) EN 81-2:1998,
15.2.1, 15.2.5, 15.3, 15.4, 15.5.1, 15.5.3, 15.7, 15.11, 15.15,
15.17 e 15.18.
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6 |
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VERIFICA DELLE MISURE
DI SICUREZZA E/O DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Prima di rimettere in
servizio un ascensore dopo aver effettuato delle modifiche esso deve
essere sottoposto a controlli e a prove secondo quanto previsto
nella EN 81-1:1998, appendice E.2 oppure nella 81-2:1998, appendice
E.2, oppure in regolamenti nazionali.
Le modifiche fatte su
uno specifico componente possono aver conseguenze sulla sicurezza o
sul funzionamento di altri componenti ad esso associati. Quindi i
controlli e le prove dopo la modifica non devono essere limitati
solo ai componenti modificati ma devono comprendere anche i
componenti e i sistemi che possono esserne influenzati
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7 |
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INFORMAZIONI PER L'USO
Si deve fornire tutta
la documentazione rilevante per quei componenti che vengono cambiati
e completati secondo il punto 5 della presente norma. |
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